l DPR 447/1998 disciplina l’istituzione nei Comuni dello Sportello unico
per le attività produttive, finalizzato a coordinare e semplificare i
procedimenti necessari per la realizzazione, ristrutturazione e attivazione
degli impianti produttivi di beni e
l DPR 447/1998 disciplina l’istituzione
nei Comuni dello Sportello unico per le attività produttive, finalizzato a
coordinare e semplificare i procedimenti necessari per la realizzazione,
ristrutturazione e attivazione degli impianti produttivi di beni e servizi.
L’art. 9 regolamenta la “procedura di collaudo”, che “consente la messa in
funzione degli impianti fino al rilascio definitivo del certificato di agibilità”. Si precisa che tale procedura non sostituisce
l’agibilità, ma permette solo l’avvio dell’attività in assenza di essa, nel caso in cui il collaudatore riscontri le
condizioni di “sicurezza” stabilite dal c. 3 dell’art. 9.
Si richiamano, di seguito, i principali aspetti che
caratterizzano la procedura.
1. La procedura di collaudo può essere attivata solo per la messa in funzione di impianti di beni e servizi. Pertanto non è possibile effettuare collaudi, ai sensi dell’ex art. 9 DPR 447/1998,
che riguardino immobili residenziali e/o esclusivamente opere di urbanizzazione
e/o parti comuni di un edificio.
2. Il collaudo “riguarda tutti gli adempimenti previsti dalla legge e, in
particolare, le strutture edilizie, gli impianti produttivi, le misure e gli
apparati volti a salvaguardare la sanità, la sicurezza e tutela ambientale, nonché la loro conformità alle norme sulla tutela dei
lavoratori nei luoghi di lavoro ed alle prescrizioni indicate in sede di
autorizzazione”.
3. Il collaudo si conclude con un certificato rilasciato dal collaudatore sotto
la sua “piena responsabilità”. Resta il potere/dovere delle Pubbliche
amministrazioni competenti sotto i diversi profili, di effettuare
i controlli, al fine di accertare che la certificazione di collaudo risulti
conforme all’opera e a quanto disposto dalle norme.
4. Il collaudo è effettuato da “professionisti o altri soggetti abilitati dalla
normativa vigente, diversi dal progettista dell’impianto e dal direttore lavori
e non collegati professionalmente né economicamente, in modo diretto o
indiretto, all’impresa”. Pertanto l’impresa dovrà incaricare ad
hoc un collaudatore e presentare allo Sportello unico per le attività
produttive, al momento della richiesta di attivare il procedimento,
un’autocertificazione che attesti l’indipendenza “economica e professionale”
del collaudatore dall’impresa. Il certificato di collaudo può anche essere
sottoscritto congiuntamente da più professionisti, i quali si assumono in
solido la responsabilità dell’intero collaudo finalizzato all’avvio
dell’attività.
5. Al fine di attivare questa procedura, l’impresa dovrà presentare una istanza allo Sportello unico per le attività produttive,
che dovrà fissare la data del collaudo in una giornata compresa tra il 20° e il
60° giorno dalla data di presentazione dell’istanza. Operativamente, tale data
potrà essere concordata tra impresa/collaudatore e Sportello unico per le
attività produttive. Se quest’ultimo non dovesse fissare la data entro i sessanta giorni indicati,
l’impresa potrà procedere autonomamente, comunicando la data del collaudo e
l’esito dello stesso allo Sportello unico per le attività produttive.
In ogni caso, l’impresa dovrà trasmettere allo Sportello unico per le attività produttive il certificato di collaudo positivo, comunicando
la data di messa in funzione degli impianti.
6. L’esecuzione di prove, l’acquisizione di certificazioni, dichiarazioni di
esecuzione delle opere in perfetta regola d’arte, pareri e/o eventuali
autorizzazioni di enti, nulla osta e quant’altro
necessario per il collaudo ai sensi del DPR 447/1998, art. 9, c. 3, sono
effettuati o acquisiti a completa discrezione del collaudatore e/o
collaudatori, in quanto essi si assumono pienamente e totalmente la
responsabilità di quanto contenuto nel certificato di collaudo. È
responsabilità del collaudatore stabilire, nel momento del collaudo, se parti
dei lavori autorizzati e non completati, non siano rilevanti ai fini della salvaguardia della sanità, sicurezza e tutela ambientale,
nonché della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e, quindi, sia
rilasciabile il certificato di collaudo ex art. 9, DPR 447/1998 per consentire
l’inizio dell’attività.
7. Al collaudo potranno partecipare (per assistere senza entrare nel merito
dell’esecuzione del collaudo) i tecnici dello Sportello unico per le attività
produttive e delle altre Pubbliche amministrazioni competenti di specifici endoprocedimenti.