Informazioni per una Procreazione Responsabile
Informazioni generali
1. Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e
responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita
umana dal suo inizio. L'interruzione volontaria della
gravidanza, di cui alla presente legge, non e’ mezzo per il controllo
delle nascite. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle
proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi
socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per
evitare che lo aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite.
2. I consultori familiari istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405 (2),
fermo restando quanto stabilito dalla stessa legge, assistono la donna in stato
di gravidanza:
a) informandola sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione statale e
regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali concretamente
offerti dalle strutture operanti nel territorio;
b) informandola sulle modalità idonee a ottenere il rispetto delle norme della
legislazione sul lavoro a tutela della gestante;
c) attuando direttamente o proponendo allo ente locale competente o alle
strutture sociali operanti nel territorio speciali interventi, quando la
gravidanza o la maternità creino problemi per risolvere i quali risultino
inadeguati i normali interventi di cui alla lettera a);
d) contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna
all'interruzione della gravidanza.
I consultori sulla base di appositi regolamenti o
convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della
collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di
associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile
dopo la nascita. La somministrazione su prescrizione medica, nelle strutture
sanitarie e nei consultori, dei mezzi necessari per conseguire le finalità
liberamente scelte in ordine alla procreazione
responsabile e’ consentita anche ai minori.
3. Anche per l'adempimento dei compiti ulteriori assegnati dalla presente legge
ai consultori familiari, il fondo di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio
1975, n. 405 (2), e’ aumentato con uno stanziamento di L.
50.000.000.000 annui, da ripartirsi fra le regioni in base agli stessi criteri
stabiliti dal suddetto articolo.
Alla copertura dell'onere di lire 50 miliardi relativo all'esercizio
finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto nel capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio. Il Ministro del tesoro e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
necessarie variazioni di bilancio.
4. Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni,
la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza,
il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute
fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni
economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui e’
avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito,
si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell'articolo 2,
lettera a), della legge 29 luglio 1975 numero 405 (2), o a una struttura
socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia (2/cost).
Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire i
necessari accertamenti medici, hanno il compito in ogni caso, e specialmente
quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata
dall'incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o familiari sulla salute
della gestante, di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la
donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna
e della persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei
problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla
interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi
diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto
a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la
gravidanza sia dopo il parto.
Quando la donna si rivolge al medico di sua fiducia
questi compie gli accertamenti sanitari necessari, nel rispetto della dignità e
della libertà della donna; valuta con la donna stessa e con il padre del
concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della
riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito,
anche sulla base dell'esito degli accertamenti di cui sopra, le circostanze che
la determinano a chiedere l'interruzione della gravidanza; la informa sui
diritti a lei spettanti e sugli interventi di carattere sociale cui può fare
ricorso, nonché sui consultori e le strutture socio-sanitarie.
Quando il medico del consultorio o della struttura
socio-sanitaria, o il medico di fiducia, riscontra l'esistenza di condizioni
tali da rendere urgente l'intervento, rilascia immediatamente alla donna un
certificato attestante l'urgenza. Con tale certificato la donna stessa può
presentarsi ad una delle sedi autorizzate a praticare la interruzione
della gravidanza. Se non viene riscontrato il caso di
urgenza, al termine dell'incontro il medico del consultorio o della struttura
socio-sanitaria, o il medico di fiducia, di fronte alla richiesta della donna
di interrompere la gravidanza sulla base delle circostanze di cui all'articolo
4, le rilascia copia di un documento, firmato anche dalla donna, attestante lo
stato di gravidanza e l'avvenuta richiesta, e la invita a soprassedere per
sette giorni. Trascorsi i sette giorni, la donna puo’ presentarsi, per
ottenere la interruzione della gravidanza, sulla base del documento
rilasciatole ai sensi del presente comma, presso una delle sedi autorizzate (2/cost).
6. L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, puo’ essere praticata: a) quando la gravidanza o il parto
comportino un grave pericolo per la vita della donna; b) quando siano accertati
processi patologici, tra cui quelli relativi a
rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave
pericolo per la salute fisica o psichica della donna.
7. I processi patologici che configurino i casi previsti dall'articolo
precedente vengono accertati da un medico del servizio ostetrico-ginecologico
dell'ente ospedaliero in cui deve praticarsi l'intervento, che ne certifica
l'esistenza. Il medico può avvalersi della collaborazione di specialisti. Il
medico e’ tenuto a fornire la documentazione sul caso
e a comunicare la sua certificazione al direttore sanitario dell'ospedale per
l'intervento da praticarsi immediatamente.
Qualora l'interruzione della gravidanza si renda
necessaria per imminente pericolo per la vita della donna, l'intervento può
essere praticato anche senza lo svolgimento delle procedure previste dal comma
precedente e al di fuori delle sedi di cui all'articolo
L'interruzione della gravidanza e’ praticata da un
medico del servizio ostetrico-ginecologico presso un ospedale generale tra
quelli indicati nell'articolo 20 della legge 12 febbraio 1968, numero 132 (3),
il quale verifica anche l'inesistenza di controindicazioni sanitarie. Gli
interventi possono essere altresi’ praticati presso
gli ospedali pubblici specializzati, gli istituti ed enti di cui all'articolo
1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (3), e le istituzioni
di cui alla legge 26 novembre 1973, numero 817 (3), ed al decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 1958, n. 754, sempre che i rispettivi
organi di gestione ne facciano richiesta.
Nei primi novanta giorni l'interruzione della gravidanza può essere praticata
anche presso case di cura autorizzate dalla regione, fornite di
requisiti igienico-sanitari e di adeguati
servizi ostetrico-ginecologici. Il Ministro della sanità con suo decreto
limiterà la facoltà delle case di cura autorizzate, a praticare gli interventi di interruzione della gravidanza, stabilendo:
1) la percentuale degli interventi di interruzione della gravidanza che
potranno avere luogo, in rapporto al totale degli interventi operatori eseguiti
nell'anno precedente presso la stessa casa di cura;
2) la percentuale dei giorni di degenza consentiti per gli interventi di
interruzione della gravidanza, rispetto al totale dei giorni di degenza che
nell'anno precedente si sono avuti in relazione alle convenzioni con la
regione. Le percentuali di cui ai punti 1) e 2)
dovranno essere non inferiori al 20 per cento e uguali per tutte le case di
cura. (4).
Le case di cura potranno scegliere il criterio al quale attenersi, fra i due
sopra fissati. Nei primi novanta giorni gli interventi di interruzione
della gravidanza dovranno altresi’ poter essere
effettuati, dopo la costituzione delle unita’
socio-sanitarie locali, presso poliambulatori
pubblici adeguatamente attrezzati, funzionalmente collegati agli ospedali ed
autorizzati dalla regione.
Il certificato rilasciato ai sensi del terzo comma dell'articolo 5 e, alla
scadenza dei sette giorni, il documento consegnato alla donna ai sensi del
quarto comma dello stesso articolo costituiscono
titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il
ricovero.
9. Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non e’ tenuto a
prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per
l'interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con
preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere
comunicata al medico provinciale e, nel caso di personale dipendente dello ospedale o dalla casa di cura, anche al direttore
sanitario, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge o dal
conseguimento della abilitazione o dall'assunzione presso un ente tenuto a
fornire prestazioni dirette alla interruzione della gravidanza o dalla
stipulazione di una convenzione con enti previdenziali che comporti
l'esecuzione di tali prestazioni. L'obiezione può sempre essere revocata o
venire proposta anche al di fuori dei termini di cui
al precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un
mese dalla sua presentazione al medico provinciale.
L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attivita’ ausiliarie dal compimento delle procedure e delle
attivita’ specificamente e necessariamente dirette a
determinare l'interruzione della gravidanza, e non dall'assistenza antecedente
e conseguente all'intervento. Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare lo
espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e l'effettuazione degli
interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalita’ previste dagli articoli 5, 7 e 8. La regione ne
controlla e garantisce l'attuazione anche attraverso la mobilita’
del personale.
L'obiezione di coscienza non puo’ essere invocata dal
personale sanitario, ed esercente le attivita’ ausiliarie quando, data la particolarita’
delle circostanze, il loro personale intervento e’ indispensabile per salvare
la vita della donna in imminente pericolo. L'obiezione di coscienza si intende revocata, con effetto, immediato, se chi l'ha
sollevata prende parte a procedure o a interventi per l'interruzione della
gravidanza previsti dalla presente legge, al di fuori dei casi di cui al comma
precedente.
10. L'accertamento, l'intervento, la cura e la eventuale
degenza relativi alla interruzione della gravidanza nelle circostanze previste
dagli articoli 4 e 6, ed attuati nelle istituzioni sanitarie di cui
all'articolo 8, rientrano fra le prestazioni ospedaliere trasferite alle
regioni dalla legge 17 agosto 1974, n. 386 (3/a). Sono a
carico della regione tutte le spese per eventuali accertamenti, cure o
degenze necessarie per il compimento della gravidanza nonche’
per il parto, riguardanti le donne che non hanno diritto all'assistenza
mutualistica.
Le prestazioni sanitarie e farmaceutiche non previste dai precedenti commi e
gli accertamenti effettuati secondo quanto previsto dal
secondo comma dell'articolo 5 e dal primo comma dell'articolo 7 da
medici dipendenti pubblici, o che esercitino la loro attivita’
nell'ambito di strutture pubbliche o convenzionate con la regione, sono a
carico degli enti mutualistici, sino a che non sara’
istituito il servizio sanitario nazionale.
11. L'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali
l'intervento e’ stato effettuato sono tenuti ad
inviare al medico provinciale competente per territorio una dichiarazione con
la quale il medico che lo ha eseguito da’ notizia dell'intervento stesso e
della documentazione sulla base della quale e’ avvenuto, senza fare menzione
dell'identita’ della donna. Le lettere b) e f)
dell'articolo 103 del testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (4), sono
abrogate.
12. La richiesta di interruzione della gravidanza
secondo le procedure della presente legge e’ fatta personalmente dalla donna.
Se la donna e’ di eta’
inferiore ai diciotto anni, per l'interruzione della gravidanza e’ richiesto lo
assenso di chi esercita sulla donna stessa la potesta’
o la tutela. Tuttavia, nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi
che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potesta’ o la tutela, oppure queste, interpellate,
rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio
o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta
i compiti e le procedure di cui all'articolo 5 e rimette entro sette giorni
dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice
tutelare del luogo in cui esso opera. Il giudice tutelare, entro cinque giorni,
sentita la donna e tenuto conto della sua volonta’,
delle ragioni che adduce e della relazione
trasmessagli, puo’ autorizzare la donna, con atto non
soggetto a reclamo, a decidere la interruzione della
gravidanza.
Qualora il medico accerti l'urgenza dell'intervento a causa
di un grave pericolo per la salute della minore di diciotto anni,
indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potesta’
o la tutela e senza adire il giudice tutelare, certifica l'esistenza delle
condizioni che giustificano l'interruzione della gravidanza. Tale
certificazione costituisce titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e,
se necessario, il ricovero. Ai fini dell'interruzione della
gravidanza dopo i primi novanta giorni, si applicano anche alla minore di
diciotto anni le procedure di cui all'articolo 7, indipendentemente
dall'assenso di chi esercita la potesta’ o la tutela
(2/cost).
Se la donna e’ interdetta per infermita’
di mente, la richiesta di cui agli articoli 4 e 6 puo’
essere presentata, oltre che da lei personalmente, anche dal tutore o dal
marito non tutore, che non sia legalmente separato. Nel caso di richiesta
presentata dall'interdetta o dal marito, deve essere sentito il parere del
tutore. La richiesta presentata dal tutore o dal marito deve essere confermata
dalla donna.
Il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di
fiducia, trasmette al giudice tutelare, entro il termine di sette giorni dalla
presentazione della richiesta, una relazione contenente ragguagli sulla domanda
e sulla sua provenienza, sull'atteggiamento comunque
assunto dalla donna e sulla gravidanza e specie dell'infermita’
mentale di essa nonche’ il parere del tutore, se
espresso. Il giudice tutelare, sentiti se lo ritiene opportuno gli interessati,
decide entro cinque giorni dal ricevimento della relazione, con atto non
soggetto a reclamo. Il provvedimento del giudice tutelare ha gli effetti di cui
all'ultimo comma dell'articolo 8.
Il medico che esegue l'interruzione della gravidanza
e’ tenuto a fornire alla donna le informazioni e le indicazioni sulla
regolazione delle nascite, nonche’ a renderla
partecipe dei procedimenti abortivi, che devono comunque essere attuati in modo
da rispettare la dignita’ personale della donna. In presenza di processi patologici, fra cui quelli relativi
ad anomalie o malformazioni del nascituro, il medico che esegue l'interruzione
della gravidanza deve fornire alla donna i ragguagli necessari per la
prevenzione di tali processi.
Le regioni, d'intesa con le universita’ e con gli
enti ospedalieri, promuovono l'aggiornamento del personale sanitario ed
esercente le arti ausiliarie sui problemi della procreazione cosciente e
responsabile, sui metodi anticoncezionali, sul decorso della gravidanza, sul
parto e sull'uso delle tecniche piu’ moderne, piu’ rispettose dell'integrita’ fisica e psichica della donna e meno rischiose
per l'interruzione della gravidanza. Le regioni promuovono inoltre corsi ed
incontri ai quali possono partecipare sia il personale sanitario ed esercente
le arti ausiliarie sia le persone interessate ad approfondire le questioni relative all'educazione sessuale, al decorso della
gravidanza, al parto, ai metodi anticoncezionali e alle tecniche per
l'interruzione della gravidanza. Al fine di garantire quanto disposto dagli
articoli 2 e 5, le regioni redigono un programma annuale d'aggiornamento e di informazione sulla legislazione statale e regionale, e
sui servizi sociali, sanitari e assistenziali esistenti nel territorio
regionale.
Entro il mese di febbraio, a partire dall'anno
successivo a quello dell'entrata in vigore della Presente legge, il Ministro
della sanita’ presenta al Parlamento una relazione
sull'attuazione della legge stessa e sui suoi effetti, anche in riferimento al
problema della prevenzione. Le regioni sono tenute a fornire le informazioni
necessarie entro il mese di gennaio di ciascun anno, sulla
base di questionari predisposti dal Ministro. Analoga relazione presenta
il Ministro di grazia e giustizia per quanto riguarda le questioni di specifica
competenza del suo Dicastero.
17. Chiunque cagiona ad una donna per colpa l'interruzione della gravidanza e’ punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Chiunque
cagiona ad una donna per colpa un parto prematuro e’
punito con la pena prevista dal comma precedente, diminuita fino alla meta’. Nei casi previsti dai commi precedenti, se il fatto e’ commesso con la violazione delle norme poste a tutela del
lavoro la pena e’ aumentata.
Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna e’ punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si
considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero
carpito con l'inganno. La stessa pena si applica a chiunque provochi
l'interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla
donna. Detta pena e’ diminuita fino alla meta’ se da tali lesioni deriva l'acceleramento del parto.
Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte della donna si applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne
deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da sei a
dodici anni; se la lesione personale e’ grave questa ultima pena e’ diminuita.
Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la donna e’ minore degli anni diciotto.
Chiunque cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza
delle modalita’ indicate negli articoli 5 o 8, e’ punito con la reclusione sino a tre anni. La donna e’ punita con la multa fino a lire centomila. Se
l'interruzione volontaria della gravidanza avviene senza l'accertamento medico
dei casi previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 6 o comunque
senza l'osservanza delle modalita’ previste
dall'articolo 7, chi la cagiona e’ punito con la reclusione da uno a quattro
anni. La donna e’ punita con la reclusione sino a sei
mesi. Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore
degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalita’ previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona e’ punito con le pene rispettivamente previste dai commi
precedenti aumentate fino alla meta’. La donna non e’ punibile. Se dai fatti previsti dai commi precedenti
deriva la morte della donna, si applica la reclusione da tre a sette anni; se
ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da due a
cinque anni; se la lesione personale e’ grave questa
ultima pena e’ diminuita. Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate
se la morte o la lesione della donna derivano dai
fatti previsti dal quinto comma.
Le pene previste dagli articoli 18 e 19 per chi procura l'interruzione della gravidanza sono aumentate quando il reato e’ commesso da chi
ha sollevato obiezione di coscienza ai sensi dell'articolo 9.
Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 326 del codice penale,
essendone venuto a conoscenza per ragioni di
professione o di ufficio, rivela l'identita’ - o
comunque divulga notizie idonee a rivelarla - di chi ha fatto ricorso alle
procedure o agli interventi previsti dalla presente legge, e’ punito a norma
dell'articolo 622 del codice penale.
Il titolo X del libro II del codice penale e’
abrogato. Sono altresi’ abrogati il n. 3) del primo
comma e il n. 5) del secondo comma dell'articolo 583 del
codice penale. Salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di
condanna, non e’ punibile per il reato di aborto di
donna consenziente chiunque abbia commesso il fatto prima dell'entrata in
vigore della presente legge, se il giudice accerta che sussistevano le
condizioni previste dagli articoli 4 e 6.