Comune di
San Mauro Castelverde

Sito Ufficiale

Seguici su

Informazioni generali

Per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande si intende sia la vendita al consumo sul posto in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie attrezzata aperta al pubblico (art

Per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande si intende sia la vendita al consumo sul posto in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie attrezzata aperta al pubblico (art. 1, comma 1), sia la distribuzione automatica effettuata mediante macchinari in locali esclusivamente adibiti a tali attività (art. 1, comma 2). 
Titolari, legali rappresentanti o delegati delle imprese esercenti tali attività devono essere iscritti al registro degli esercenti il commercio di cui all'art. 1 della legge 426/71 e successive modifiche, e devono ottenere l'apposita autorizzazione da parte del Comune in cui si insediano.
I pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande sono distinti in quattro tipi:

  1. Esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico > 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari)
  2. Esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, ed esercizi similari)
  3. Esercizi di cui ai tipi A e B, in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente
  4. Esercizi di cui al tipo B, nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione (caffetteria)

Gli esercizi di cui sopra hanno facoltà di vendere per asporto le bevande nonché, per quanto riguarda gli esercizi di cui alla lettera a), i pasti che somministrano e, per quanto riguarda gli esercizi di cui al Tipo B, i prodotti di gastronomia e dolciumi, compresi i generi di gelateria e pasticceria. Nei medesimi esercizi il latte può essere venduto per asporto a condizione che il titolare sia munito dell’autorizzazione alla vendita prescritta.

LEGGE 25 Agosto 1991, n. 287. Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sulla attività dei pubblici esercizi.

 

torna all'inizio del contenuto