Comune di
San Mauro Castelverde

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Divieti in generale

Al fine di garantire il miglior svolgimento delle attivitā commerciali su aree pubbliche, č fatto divieto di effettuare le vendite mediante illustrazione delle merci o con il sistema del battitore. E' considerato illustratore o battitore il commerciante che adotta una particolare tecnica di vendita che comporti un continuo intervento per richiamare l'attenzione del pubblico sulle caratteristiche tecniche di determinati prodotti, o sulla particolare convenienza dell'acquisto. E' fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni. In deroga, ai venditori di dischi, musicassette, radio, compact-disc, ecc., č consentito, tenendo il volume entro limiti di moderazione tali da non creare disturbo alle attivitā limitrofe, fare uso degli apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni per il tempo strettamente necessario alla vendita in atto. Nei casi di ascolto prolungato č d'obbligo l'uso delle cuffie. E' vietato porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo o, comunque, non conformi alle leggi vigenti. E' vietato vendere o porre in vendita prodotti non contemplati nell'autorizzazione o espressamente vietati dalle leggi vigenti. Si intendono prodotti destinati alla vendita tutti quelli che vengono disposti sui banchi e nelle attrezzature. Nell'attivitā di vendita č vietato recare molestia, chiamare ad alta voce gli acquirenti, usare parole o compiere atti sconvenienti. E' vietato lordare i corridoi e gli interspazi, ovvero depositare o gettare rifiuti ed immondizie al di fuori dei contenitori appositamente predisposti nelle aree di vendita. E' vietato uccidere, spennare ed eviscerare gli animali che dovranno essere posti in vendita con l'osservanza di tutte le disposizioni igienico-sanitarie vigenti. La vendita di animali vivi per uso alimentare č consentita solo agli agricoltori produttori diretti. Sia agli operatori commerciali che ai fornitori č vietato indossare grembiuli o altri capi lordati di sangue. E' vietato tenere o portare cani o altri animali dove si svolge il commercio su aree pubbliche. E' fatto divieto di detenere o usare, all'interno delle strutture mercatali chiuse, bombole di gas o altro liquido infiammabile. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono tutti i vincoli ed i divieti concernenti l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
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