Comune di
San Mauro Castelverde

Sito Ufficiale

Seguici su

Quanto si deve pagare per la TARSU

In generale la tassa è commisurata alla superficie dei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento, in base a tariffe determinate annualmente dal Comune

In generale la tassa è commisurata alla superficie dei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento, in base a tariffe determinate annualmente dal Comune.
Il calcolo per determinare la tassa dovuta si effettua nel seguente modo:

TARIFFA moltiplicata per i metri quadri
All'importo ottenuto va aggiunto il 15% (10% ECA e 5% tributo provinciale)

In quali casi sono previste riduzioni di tariffa ?
(Rif. art
. 66 D.Lgv. 507/93 - Tariffe per particolari condizioni d'uso e agevolazioni - Art. 13 Regolamento TARSU Comune)
La tariffa unitaria viene ridotta nei seguenti casi ai sensi del Regolamento TARSU del Comune:

Regolamento
TARSU

FATTISPECIE RIDUZIONE
TARIFFA UNITARIA

ENTITA'
RIDUZIONE

Art. 13
1° comma

lett. a)

Riduzione per abitazioni con unico occupante;

20%

Art. 13
1° comma

lett. b)

Riduzione per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'aloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune;

10%

Art. 13
1° comma

lett. c)

Riduzione per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

20%

Art. 13
1° comma

lett. d)

Riduzione nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b), risieda o abbia la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, in localita' fuori del territorio nazionale;

20%

Art. 13
1° comma

lett. e)

Riduzione nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale;

30%

 

torna all'inizio del contenuto