Comune di
San Mauro Castelverde

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In quali casi sono previste esenzioni

Il Regolamento Comunale prevede le seguenti esenzioni:

Il Regolamento Comunale prevede le seguenti esenzioni:

Regolamento
TARSU

FATTISPECIE DI ESENZIONE

Art. 14
1° comma

lett. a)

Esenzione totale per le abitazioni occupate da nuclei familiari i cui componenti (uno o piu') possiedano tutti e con testualmente le seguenti caratteristiche:
- pensionati, di eta' non inferiore a 65 anni se uomini e 60 anni se donne, oppure permanentemente inabili al lavoro con invalidita' non inferiore al 67%;
- titolari di soli redditi derivanti da pensione il cui importo cumulativamente non superi i minimi INPS, qualora il nucleo familiare sostenga un canone di affitto per l'abitazione principale il reddito di riferimento (minimo INPS) viene elevato dell'importo riconosciuto per il canone di locazione agli effetti dell'I.S.E. (L. 3.500.000); sono esclusi dal computo del reddito complessivo quello derivante dal possesso della casa abitata e delle eventuali pertinenze o accessori, i redditi esenti da IRPEF e gli emolumenti arretrati relativi a rapporti di lavoro dipendente; i redditi non soggetti ad IRPEF e quelli soggetti a tassazione separata, gli emolumenti arretrati e i compensi erogati dal Comune per servizi di vigilanza scolastica e socialmente utili. Non viene altresi' valutata, agli effetti della de terminazione del reddito, la seconda abitazione in diritto di usufrutto al contribuente ed utilizzata gratuitamente dai figli che ne abbiano la nuda proprieta'.

Art. 14
1° comma

lett. b)

Esenzione totale per locali ed aree delle associazioni che perseguono finalita' di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione

Art. 14
1° comma

lett. c)

Esenzione per le abitazioni occupate da persone, sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza assistite in modo permanente dal Comune o dall'Azienda U.S.L. limitatamente alle funzioni ad esse delegate con delibera di C.C. n. 0013 del 24.1.95, limitatamente ai locali direttamente abitati e con la esclusione di quelli sub-affittati.

Art. 14
1° comma

lett. e)

Esenzione totale per gli istituti scolastici di primo grado, per i quali sono poste a carico del Comune, ai sensi dell'art. 3 della L. 11.1.1996, n. 23, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, ivi comprese le spese varie d'ufficio.

 

Si precisa che, la riduzione o l'esenzione e' concessa su domanda dell'interessato a partire dal bimestre solare successivo alla presentazione della domanda stessa ed a condizione che questi dimostri di averne diritto.
L'Ufficio Tributario puo', in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni.
L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistano le condizioni richieste.
Allorche' dette "condizioni per l'agevolazione" vengano a cessare, la tassa decorrera' dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno. In tal caso l'interessato deve denunciare il fatto al competente Ufficio Tributario.
In caso di accertamento dell'omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 76 del D. Lgs. n. 507/1993.

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