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l DPR 447/1998 disciplina l’istituzione nei Comuni dello Sportello unico per le attività produttive, finalizzato a coordinare e semplificare i procedimenti necessari per la realizzazione, ristrutturazione e attivazione degli impianti produttivi di beni e

l DPR 447/1998 disciplina l’istituzione nei Comuni dello Sportello unico per le attività produttive, finalizzato a coordinare e semplificare i procedimenti necessari per la realizzazione, ristrutturazione e attivazione degli impianti produttivi di beni e servizi.

L’art. 9 regolamenta la “procedura di collaudo”, che “consente la messa in funzione degli impianti fino al rilascio definitivo del certificato di agibilità”. Si precisa che tale procedura non sostituisce l’agibilità, ma permette solo l’avvio dell’attività in assenza di essa, nel caso in cui il collaudatore riscontri le condizioni di “sicurezza” stabilite dal c. 3 dell’art. 9.

Si richiamano, di seguito, i principali aspetti che caratterizzano la procedura.

1. La procedura di collaudo può essere attivata solo per la messa in funzione di impianti di beni e servizi. Pertanto non è possibile effettuare collaudi, ai sensi dell’ex art. 9 DPR 447/1998, che riguardino immobili residenziali e/o esclusivamente opere di urbanizzazione e/o parti comuni di un edificio.

2. Il collaudo “riguarda tutti gli adempimenti previsti dalla legge e, in particolare, le strutture edilizie, gli impianti produttivi, le misure e gli apparati volti a salvaguardare la sanità, la sicurezza e tutela ambientale, nonché la loro conformità alle norme sulla tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed alle prescrizioni indicate in sede di autorizzazione”.

3. Il collaudo si conclude con un certificato rilasciato dal collaudatore sotto la sua “piena responsabilità”. Resta il potere/dovere delle Pubbliche amministrazioni competenti sotto i diversi profili, di effettuare i controlli, al fine di accertare che la certificazione di collaudo risulti conforme all’opera e a quanto disposto dalle norme.

4. Il collaudo è effettuato da “professionisti o altri soggetti abilitati dalla normativa vigente, diversi dal progettista dell’impianto e dal direttore lavori e non collegati professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, all’impresa”. Pertanto l’impresa dovrà incaricare ad hoc un collaudatore e presentare allo Sportello unico per le attività produttive, al momento della richiesta di attivare il procedimento, un’autocertificazione che attesti l’indipendenza “economica e professionale” del collaudatore dall’impresa. Il certificato di collaudo può anche essere sottoscritto congiuntamente da più professionisti, i quali si assumono in solido la responsabilità dell’intero collaudo finalizzato all’avvio dell’attività.

5. Al fine di attivare questa procedura, l’impresa dovrà presentare una istanza allo Sportello unico per le attività produttive, che dovrà fissare la data del collaudo in una giornata compresa tra il 20° e il 60° giorno dalla data di presentazione dell’istanza. Operativamente, tale data potrà essere concordata tra impresa/collaudatore e Sportello unico per le attività produttive. Se quest’ultimo non dovesse fissare la data entro i sessanta giorni indicati, l’impresa potrà procedere autonomamente, comunicando la data del collaudo e l’esito dello stesso allo Sportello unico per le attività produttive.
In ogni caso, l’impresa dovrà trasmettere allo Sportello unico per le attività produttive il certificato di collaudo positivo, comunicando la data di messa in funzione degli impianti.

6. L’esecuzione di prove, l’acquisizione di certificazioni, dichiarazioni di esecuzione delle opere in perfetta regola d’arte, pareri e/o eventuali autorizzazioni di enti, nulla osta e quant’altro necessario per il collaudo ai sensi del DPR 447/1998, art. 9, c. 3, sono effettuati o acquisiti a completa discrezione del collaudatore e/o collaudatori, in quanto essi si assumono pienamente e totalmente la responsabilità di quanto contenuto nel certificato di collaudo. È responsabilità del collaudatore stabilire, nel momento del collaudo, se parti dei lavori autorizzati e non completati, non siano rilevanti ai fini della salvaguardia della sanità, sicurezza e tutela ambientale, nonché della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e, quindi, sia rilasciabile il certificato di collaudo ex art. 9, DPR 447/1998 per consentire l’inizio dell’attività.

7. Al collaudo potranno partecipare (per assistere senza entrare nel merito dell’esecuzione del collaudo) i tecnici dello Sportello unico per le attività produttive e delle altre Pubbliche amministrazioni competenti di specifici endoprocedimenti.

 

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