Comune di
San Mauro Castelverde

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I redditi

Redditi considerati ai fini della determinazione del diritto all'assegno sociale: i redditi soggetti all'Irpef al netto dell'imposizione fiscale e contributiva (stipendi, pensioni, redditi di terreni e fabbricati, redditi da impresa e da lavoro autonomo, assegno di mantenimento pagato al coniuge separato o divorziato ecc.); i redditi esenti da imposta (prestazioni assistenziali in denaro pagate con carattere di continuitā dallo Stato o da altri enti pubblici o da stati esteri, sussidi corrisposti dallo stato o da altri enti pubblici a titolo assistenziale, prestazioni aventi natura risarcitoria pagate dallo stato italiano o da stati esteri); le pensioni ed assegni pagati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, invalidi civili e sordomuti; le pensioni di guerra; le rendite vitalizie pagate dall'Inail; le pensioni privilegiate ordinarie "tabellari" per infermitā contratte durante il servizio militare di leva; i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilitā, da concorsi a premi, da pronostici e da scommesse, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private); i redditi soggetti a imposta sostitutiva (interessi postali e bancari, interessi dei BOT, CCT e di ogni altro titolo di stato, interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e societā per azioni, interessi delle obbligazioni e degli altri titoli compresi i titoli emessi da enti pubblici economici trasformati per legge in societā per azioni); gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile; l'assegno sociale di cui č titolare il coniuge del richiedente; Redditi non considerati ai fini della determinazione del diritto all'assegno sociale: i trattamenti di fine rapporto e loro eventuali anticipazioni; le competenze arretrate soggette a tassazione separata; il proprio assegno sociale; la casa di proprietā in cui si abita; la pensione liquidata, secondo il sistema contributivo, per un importo pari ad 1/3 della pensione stessa e comunque non oltre 1/3 dell'assegno sociale; i trattamenti di famiglia; le indennitā di accompagnamento di ogni tipo, gli assegni per l'assistenza personale continuativa erogati dall'Inail nei casi di invaliditā permanente assoluta, gli assegni per l'assistenza personale e continuativa pagati dall'Inps ai pensionati per inabilitā; l'indennitā di comunicazione per i sordomuti; l'assegno vitalizio pagato agli ex combattenti della guerra 1915-1918 e precedenti.
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