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La prevenzione incendi è una materia interdisciplinare nel cui ambito vengono promossi, studiati, predisposti e sperimentati provvedimenti, misure, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgere di un incendio od a limitare le conseguenze

La prevenzione incendi è una materia interdisciplinare nel cui ambito vengono promossi, studiati, predisposti e sperimentati provvedimenti, misure, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgere di un incendio od a limitare le conseguenze.
In tale settore l'organo preposto alla emanazione delle norme ed al controllo dell'osservanza delle stesse è il Ministero dell'Interno che, a tal fine si avvale dell'opera del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.
Il predetto controllo avviene secondo una procedura autorizzativa ben definita che termina con il rilascio del certificato di prevenzione incendi.
Tale certificato, al cui rilascio è preposto il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco, attesta che l'attività, sottoposta a controllo, è conforme alle disposizioni di sicurezza vigenti in materia.
Le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi elencate nel D.M. 16/02/1982 debbono avere una approvazione preventiva da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco ed, a lavori ultimati, deve essere richiesta la visita di collaudo che si risolve, in caso di esito positivo, nel rilascio del certificato di prevenzione incendi. Occorre comunque precisare che dopo il rilascio del certificato di prevenzione incendi, il responsabile dell'attività, per la quale è stato rilasciato tale documento, è tenuto ad osservare ed a far osservare le limitazioni, i divieti e, in genere, le condizioni di esercizio indicate nel certificato stesso, nonché a curare il mantenimento dell'efficienza dei sistemi, dei dispositivi e delle attrezzature espressamente finalizzati alla prevenzione incendi.
E' appena il caso di sottolineare quindi l'estrema importanza che riveste l'operato del responsabile nell'ordinaria gestione dell'attività, operato che rappresenta una componente fondamentale delle misure di prevenzione incendi.
E' necessario, inoltre, tenere presente che la legge stabilisce, altresì, l'obbligo di richiedere le visite ed i controlli di prevenzione incendi ogniqualvolta vi siano modifiche di lavorazione e di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali e di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti e, comunque, quando vengano a maturare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate.
Da quanto esposto, deriva, in definitiva, la necessità di richiedere l'approvazione preventiva ed il controllo ai Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco anche nel caso che un impianto subisca delle modifiche tecniche o strutturali durante il periodo di validità del certificato di prevenzione incendi o del nulla-osta provvisorio. Non si deve dimenticare, comunque, che il certificato di prevenzione incendi ha un periodo di validità, variabile in funzione dell'attività, stabilito da D.M. 16/02/1982 e che quindi, in prossimità della sua scadenza, è necessario chiederne il rinnovo. L'articolo 1 della legge 26 luglio 1965 n. 966 stabilisce che i servizi di vigilanza e quelli di prevenzione incendi, resi dal Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, sono a pagamento. Pertanto, oltre che all'attestazione del pagamento, effettuato mediante apposito bollettino di conto corrente postale intestato alla Banca d'Italia Tesoreria Provinciale dello Stato, la domanda in carta bollata, per la richiesta di un esame preventivo del progetto o per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, va corredata da una esauriente documentazione tecnica sia grafica che descrittiva dei luoghi, delle lavorazioni effettuate, dei materiali depositati e dei provvedimenti che si intendono adottare, nonché delle eventuali certificazioni attestanti particolari requisiti per impianti, materiali, strutture, ecc. rilasciate da tecnici abilitati o da laboratori legalmente riconosciuti.
Qualora, per una attività soggetta al controllo di prevenzione incendi, non fosse possibile il rispetto integrale delle norme in vigore, l'interessato può avanzare motivata istanza di deroga all'osservanza della norma al Ministero dell'Interno tramite il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco.
Le istanze dovranno essere corredate di documentazione tecnica nella quale sia evidenziato il motivo della deroga, l'articolo o gli articoli della norma ai quali si intende derogare, nonché le misure alternative proposte che permettano di garantire un grado di sicurezza equivalente a quello previsto dalla norma. Sulla gazzetta ufficiale serie generale n. 57 del 10 marzo 1998 è stato pubblicato il D.P.R. 12 gennaio 1998 n. 37 che disciplina il procedimento per il rilascio del certificato incendi di cui alla legge 15 marzo 1997 n. 59 nel rispetto dei criteri, principi e modalitá indicati all'articolo 20 della legge stessa.
Il nuovo regolamento è stato emanato nell'intento di semplificare i procedimenti dettati dalla legge 26 luglio 1965 n. 966 e dal D.P.R. 29 luglio 1982 n. 577 relativi all'attivitá di controllo dei vigili del fuoco sul rispetto delle condizioni di sicurezza per la prevenzione degli incendi.
Il D.P.R. n. 37/38 è costituito da dieci articoli che disciplinano le varie fasi relative all'esame dei progetti, agli accertamenti sopralluogo, all'esercizio delle attività, all'approvazione delle deroghe per tutte le attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi elencate nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e nei successivi decreti di modifica (D.M. 27/3/1985; D.M. 30/10/1986).
Il regolamento è entrato in vigore il 10 maggio 1998 e si applica anche alle domande presentate ai Comandi provinciali dei vigili del fuoco antecedentemente a tale data: dalla stessa iniziano a decorrere i tempi per l'espletamento dei vari procedimenti già presentati.Iter da seguire nella presentazione delle richieste. Gli enti ed i privati responsabili delle attività elencate nei decreti ministeriali 16 febbraio 1982, 27 marzo 1985, 30 ottobre 1986, sono tenuti a richiedere al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o modifiche di quelli esistenti usando unicamente il modello compilato a macchina o in stampatello in duplice copia (una in bollo) entrambe firmate in originale e complete degli allegati richiesti.
La domanda non verrà accettata se non risulterà compilata, in ogni sua parte, sul modello e/o mancheranno gli allegati previsti, ivi compresi le sue due copie della relazione tecnica e degli elaboratori grafici predisposti secondo le indicazioni dei modelli. Quando la domanda sarà completa verrà dato avvio al procedimento comunicando al responsabile legale dell'attività il nominativo del responsabile del procedimento ed in quanti giorni è stimata la durata del procedimento stesso, che si concluderà comunque con una risposta favorevole o negativa.
Completate le opere previste nel progetto approvato gli enti ed i privati responsabili delle attività sono tenuti a presentare al Comando la domanda di sopralluogo usando unicamente il modello compilato a macchina o in stampatello in duplice copia (una in bollo) entrambe firmate in originale e complete degli allegati richiesti.
La domanda non verrà accettata se non risulterà compilata in ogni sua parte sul modello e/o mancheranno gli allegati previsti, ivi comprese le dichiarazioni, attestazioni, certificazioni richieste contestualmente all'approvazione del progetto con il modello.
Al riguardo si fa presente che non potranno essere considerate formalmente valide le dichiarazioni, attestazioni, certificazioni non firmate in modo leggibile e non timbrate in originale.
Quando la domanda sarà completa in ogni sua parte verrà dato avvio al procedimento comunicando al responsabile legale dell'attività il nominativo del responsabile del procedimento ed in quanti giorni è stata stimata la durata del procedimento stesso.
Per tale aspetto si pone in evidenza che il sopralluogo richiesto sarà espletato compatibilmente con le potenzialità del Comando nel settore della prevenzione incendi rapportata al numero di procedimenti in corso ed all'espletamento di tutti gli altri compiti istituzionali a carico del Comando stesso. Il certificato di prevenzione incendi costituisce, ai soli fini antincendi, il nulla osta all'esercizio dell'attività.
Il responsabile dell'attività, in attesa dell'effettuazione del sopralluogo di cui al precedente punto, può presentare al Comando una dichiarazione, resa come atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo le forme di legge, usando unicamente il modello compilato a macchina o in stampatello in duplice copia (una in bollo) entrambe firmate in originale, con la quale si attesti che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio e l'impegno al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 37/98. Il Comando restituirà all'interessato la copia in bollo della dichiarazione, munita del visto di ricezione del Comando, che costituirà, ai soli fini antincendi, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività.
Gli enti ed i privati responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, nell'esercizio dell'attività, hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate, di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione, di assicurare una adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.
Gli obblighi sull'esercizio dell'attività sotto l'aspetto antincendio sono riportate all'articolo 3, comma 2 del D.M. 10 marzo 1998.
Il responsabile dell'attività deve annotare quanto sopra in un apposito registro che deve essere mantenuto costantemente aggiornato e reso disponibile durante i controlli del Comando. Ogni modifica delle strutture o degli impianti, ovvero delle condizioni di esercizio delle attività, che comportino una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbligherà il responsabile dell'attività ad avviare nuovamente le procedure inerenti l'approvazione preventiva del progetto. Gli enti ed i privati responsabili delle attività sono tenuti a richiedere al Comando il rinnovo del certificato di prevenzione incendi prima della scadenza usando unicamente il modello compilato a macchina o in stampatello in duplice copia - una in bollo - entrambe firmate in originale completo degli allegati richiesti. Si pone in evidenza che la attestazione che non è mutata la situazione riscontrata alla data del rilascio del certificato di prevenzione incendi deve essere resa come atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo le forme di legge, usando unicamente il modello compilato a macchina o in stampatello in duplice copia (una in bollo) entrambe firmate in originale.
Anche la perizia giurata attestante l'efficienza dei dispositivi, dei sistemi finalizzati alla protezione attiva antincendi deve essere compilata sul modello.
La domanda non verrà accettata se non risulterà compilata in ogni sua parte e/o mancheranno gli allegati previsti. La domanda di deroga all'osservanza della vigente normativa antincendi deve essere indirizzata all'Ispettorato regionale dei vigili del fuoco tramite il Comando provinciale usando unicamente il modello compilato a macchina o in stampatello in triplice copia (una in bollo) firmate in originale. Si evidenzia che affinchè possa essere esaminata la richiesta è necessario che siano chiari i motivi che non consentono il rispetto integrale della normativa e quali siano le misure di sicurezza equivalenti che si ritengano idonee a compensare il rischio aggiuntivo.
Le richieste per i vari procedimenti devono essere provviste anche dell'attestazione di versamento effettuato sul c/c postale della tesoreria provinciale dello stato. L'importo deve essere calcolato, in base alle nuove tariffe, scaturite dall'applicazione dell'allegato VI al D.M. 4 maggio 1998, considerano che, qualora la richiesta interessi più attività singolarmente elencate nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982, la tariffa complessiva deriva dalla somma di quelle relative ad ogni singola attività.

 

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