Comune di
San Mauro Castelverde

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Cosa prevedono le convenzioni

Le convenzioni, di cui al comma 4, prevedono: a) la determinazione del corrispettivo relativo al servizio ricevuto in conformità a quanto stabilito al comma 3; b) le procedure e le modalità d'integrazione tra i servizi pubblici all'infanzia, i servizi socio-assistenziali ed i servizi delle madri di giorno; c) gli standard minimi di esperienza o formazione abilitante per lo svolgimento del servizio da parte della madre di giorno; d) le modalità di verifica periodica della qualità del servizio. Art. 16. Riconoscimento e valorizzazione dell'associazionismo di solidarietà familiare 1. In attuazione del principio di sussidiarietà la Regione riconosce e valorizza le associazioni di solidarietà familiare rivolte a: a) dare impulso e attivare esperienze di autorganizzazione sociale delle famiglie; b) promuovere e gestire esperienze di sostegno e valorizzazione della famiglia; c) favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e nell'attività di cura familiare anche attraverso le madri di giorno e le banche del tempo. 2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali un Registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare al quale accedono le associazioni che, oltre al rispetto dei requisiti statutari previsti dall'articolo 3 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 per le associazioni di promozione sociale, assicurino il perseguimento delle finalità di cui al comma 1. 3. Le associazioni di solidarietà familiare iscritte nel Registro regionale possono stipulare le convenzioni di cui all'articolo 11, partecipano attraverso proprie rappresentanze nelle forme previste dagli atti di programmazione regionale in materia socio-assistenziale e socio-sanitaria, alla progettazione e alla gestione dei servizi, possono beneficiare dell'utilizzo mediante comodato gratuito di beni mobili dismessi o di beni immobili in proprietà della Regione, degli enti locali, delle aziende unità sanitarie locali e di ogni altro ente di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. 4. Con decreto dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di tenuta del Registro, nonché l'iscrizione e cancellazione dallo stesso.
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