Art. 269 Dichiarazione giudiziale di
paternità e maternità
La paternità e la
maternità naturale possono essere giudizialmente
dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso. La prova della
paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo. La maternità è
dimostrata provando la identità di colui che si
pretende essere figlio e di colui ce fu partorito dalla donna, la quale si
assume essere madre. La sola dichiarazione della madre e la sola
esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del
concepimento non costituiscono prova della paternità naturale.
Art. 270 Legittimazione attiva e termine
L'azione
per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la
paternità o la maternità naturale è imprescrittibile riguardo al figlio. Se il figlio muore
prima di avere iniziato l'azione, questa può essere promossa dai
discendenti legittimi, legittimati o naturali (258) riconosciuti, entro due
anni dalla morte. L'azione promossa dal figlio, se egli muore, può essere
proseguita dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti.
Art. 271-272 (abrogati)
Art. 273 Azione nell'interesse del minore o
dell'interdetto
L'azione
per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la
paternità o la maternità naturale può essere promossa, nell'interesse del
minore, dal genitore che esercita la potestà prevista dall'art. 316 o dal
tutore.
Il tutore però deve chiedere l'autorizzazione del giudice, il quale può anche
nominare un curatore speciale. Occorre il consenso del figlio per promuovere o
per proseguire l'azione se egli ha compiuto l'età di sedici anni. Per l'interdetto l'azione può essere promossa dal tutore previa
autorizzazione del giudice.
Art. 274 Ammissibilità dell'azione
L'azione per la
dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale è ammessa solo quando concorrono specifiche circostanze tali da farla
apparire giustificata. Sull'ammissibilità il tribunale decide in camera di
consiglio con decreto motivato, su ricorso (Cod.Proc. Civ. 125, 737) di chi
intende promuovere l'azione, sentiti il pubblico ministero e le parti e assunte
le informazioni del caso. Contro il decreto si può proporre reclamo con ricorso
alla Corte d'appello, che pronuncia anche essa in
camera di consiglio. L'inchiesta sommaria compiuta dal tribunale ha luogo senza alcuna pubblicità e deve essere mantenuta
segreta. Al termine dell'inchiesta gli atti e i documenti della stessa sono
depositati in cancelleria ed il cancelliere deve darne avviso alle parti le quali, entro quindici giorni dalla comunicazione di detto
avviso, hanno facoltà di esaminarli e di depositare memorie illustrative. Il
tribunale, anche prima di ammettere l'azione, può, se trattasi di minore o
d'altra persona incapace, nominare un curatore speciale che la rappresenti in
giudizio.
Art. 275 (abrogato)
Art. 276 Legittimazione passiva
La domanda per la
dichiarazione di paternità o di maternità naturale deve essere proposta nei
confronti del presunto genitore o, in mancanza di lui, nei confronti dei suoi
eredi (Cod.Proc. Civ. 102). Alla domanda può contraddire
chiunque vi abbia interesse.
Art. 277 Effetti della sentenza
La sentenza che
dichiara la filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento (258 e
seguenti). Il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per il
mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli
interessi patrimoniali di lui.
Art. 278 Indagini sulla paternità o maternità
Le indagini sulla
paternità o sulla maternità non sono ammesse nei casi in cui, a norma dell'art.
251, il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato. Possono essere ammesse
dal giudice quando vi è stato ratto o violenza carnale
nel tempo che corrisponde a quello del concepimento (Cod.
Pen. 519, 523 e seguenti).
Art. 279 Responsabilità per il mantenimento e
l'educazione
In ogni caso in cui
non può proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di
maternità, il figlio naturale può agire per ottenere il mantenimento, I'istruzione e l'educazione (580, 594). Il
figlio naturale se maggiorenne e in stato di bisogno può agire per ottenere gli
alimenti. L'azione è ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi
dell'art. 274. L'azione
può essere promossa nell'interesse del figlio minore da un curatore speciale
nominato dal giudice su richiesta del pubblico
ministero o del genitore che esercita la potestà.
Sentenza della Corte di Cassazione
sul ricorso proposto da:
___ WALTER, elettivamente domiciliato in ROMA
LUNGOTEVERE DEI MELLINI 10, presso L'AVV. MARCO
ANGELETTI, rappresentato e difeso dall'avvocato ATZENI ATTILIO, giusta mandato
a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
___ MARTA, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulla
figlia minore Jessica, elettivamente domiciliata in
ROMA CICONVALLAZIONE CLAUDIA 88, presso L'AVV.
GIUSEPPE RAPANÀ, rappresentata e difesa dagli avvocati RENZELLA ROBERTO e
FERRARI LUCA giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso il decreto della Corte d'Appello di ___, sezione per i minorenni,
depositato il 13/10/03;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 6/06/2005 dal
Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
udito per la controricorrente l'Avvocato Barbara
PICCINI (per delega) che ha chiesto che il ricorso fosse dichiarato
inammissibile o, in subordine, rigettato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FRAZZINI Orazio che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il
rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale per i Minorenni di ___, con provvedimento in data 8 aprile - 7
maggio 2002, accoglieva l'istanza di Marta ___ intesa
a conseguire l'ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di
paternità che la medesima intendeva promuovere nei confronti di Walter ___, in
nome e per conto della di lei figlia minore Jessica, nata a ___ l'11.03.2001.
I giudici reputavano sussistente il necessario fumusboniiuris dell'azione di cui
all'art. 269 cod. civ. (avendo accertato che tra le
parti vi erano stati in epoca prossima al concepimento rapporti intimi e
ripetuti contatti sia durante la gravidanza sia dopo la nascita della bambina.
Pur nel consistente contrasto delle parti in ordine alla
natura, alla continuità e alle modalità stesse della loro relazione intima, il
Tribunale aveva ritenuto che la prospettazione della
madre non fosse palesemente inverosimile, specie in presenza di ulteriori
elementi indiziari scaturenti dallo stesso comportamento serbato dal ___ prima
e dopo la nascita della minore. I primi giudici avevano altresì sottolineato che non sussistevano elementi per escludere a
priori il presumibile interesse della minore all'accertamento del suo rapporto
di filiazione, con l'attribuzione dei conseguenti oneri in capo al riconosciuto
padre naturale. Il ___ proponeva reclamo contro la decisione del Tribunale
sotto il profilo del difetto di motivazione in ordine al
"positivo" interesse della minore all'accertamento della paternità
naturale, non reputando al riguardo sufficiente quanto riferito in merito alla
non evidente sussistenza di una sorta di interesse contrario. La Corte d'appello di ___ -
Sezione per i minorenni con decreto del 9-13 ottobre 2003 respingeva il
reclamo, osservando:
a) che l'interesse della minore era l'unico punto controverso dedotto nei
motivi di impugnazione;
b) che la contrarietà all'interesse del minore può sussistere solo in caso di
concreto accertamento di una condotta del preteso padre tale da giustificare
una dichiarazione di decadenza dalla potestà genitoriale,
ovvero di prova dell'esistenza di gravi rischi per l'equilibrio affettivo e
psicologico del minore e la sua collocazione sociale;
c) che dagli atti emergeva che fino ad allora la vita del ___ si era svolta su
parametri di assoluta normalità;
d) che una paternità non voluta, o persino inconsapevole, non può di per sè integrare motivo ostativo al riconoscimento di un
preciso interesse del minore;
e) che nella specie sussisteva l'interesse della minore all'accertamento delle
proprie origini biologiche, anche per i molteplici obblighi giuridici che
sorgerebbero a suo favore nell'ipotesi di accoglimento della domanda, a cui
conseguirebbe pure il vantaggio dell'acquisizione della cittadinanza italiana.
Avverso il decreto della Corte d'appello Walter ___ ha proposto ricorso per
Cassazione sulla base di due motivi.
Marta ___, in proprio e nella qualità di genitore
esercente la potestà sulla figlia minore Jessica, ha resistito con controricorso, depositando una memoria illustrativa.
Il difensore del ricorrente, avv. Attilio Atzeni, ha
chiesto per fax il giorno dell'udienza (6 giugno 2005) il rinvio della
discussione perché impossibilitato a comparire per malattia, ma la richiesta
non è stata accolta dal Collegio in mancanza di certificazione medica. MOTIVI
DELLA DECISIONE
1. Con il primo mezzo d'impugnazione il ricorrente
lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 274 c.c..
Si sostiene che la Corte
d'appello aveva ritenuto sussistere l'interesse del minore al riconoscimento
senza procedere ad alcuna istruttoria, che avrebbe invece dimostrato che tale
interesse non sussisteva, considerato che il ___: a) aveva avuto con la madre
della minore un rapporto esclusivamente di meretricio; b) mai aveva prestato
consenso alla procreazione, se del caso frutto di una sorta di inganno nei suoi
confronti; c) non avrebbe potuto mai provare alcun sentimento nei confronti
della figlia naturale ne' accedere volontariamente all'adempimento di alcun
obbligo nei suoi confronti;
d) non poteva assicurarle alcun beneficio economico, essendo nullatenente, dopo
che le sue attività imprenditoriali erano naufragate in diversi fallimenti.
2. Il motivo non è ammissibile.
Con riferimento alla valutazione dell'interesse del minore infrasedicenne
- resa necessaria dalla dichiarazione di illegittimità
costituzionale dell'art. 274, primo comma, c.c. (Corte Cost. n. 341 del 1990) -
va osservato che, come già ritenuto da questa Corte, la contrarietà
all'interesse del minore può sussistere solo in caso di concreto accertamento
di una condotta del preteso padre tale da giustificare una dichiarazione di
decadenza dalla potestà genitoriale, ovvero di prova dell'esistenza di gravi rischi per
l'equilibrio affettivo e psicologico del minore e per la sua collocazione
sociale. Tali rischi devono risultare da fatti obbiettivi,
emergenti dalla pregressa condotta di vita del preteso padre, ed in mancanza di
essi l'interesse del minore va ritenuto di regola sussistente, a prescindere
dai rapporti di affetto che possano in concreto instaurarsi con il presunto
genitore e dalla disponibilità di questo ad instaurarli, avendo riguardo al
miglioramento obiettivo della sua situazione in relazione agli obblighi
giuridici che ne derivano per il preteso padre; ne' l'interesse del minore può,
di regola, essere escluso dalle normali difficoltà di adattamento psicologico
al nuovo status, essendo queste normalmente connesse al riconoscimento da parte
del genitore naturale, ovvero alla dichiarazione di paternità naturale, quando
intervengano a distanza di tempo dalla nascita del minore (Cass. 11 marzo 2003
n. 3548; nello stesso senso, Cass. 26 luglio 2002 n. 11041). Inoltre,
l'interesse del figlio nato fuori del matrimonio all'accertamento della
paternità naturale non è escluso dall'assenza di "affectio"
da parte del presunto padre ne' dalla dichiarazione di
costui, convenuto con l'azione di dichiarazione giudiziale "ex" art.
269 cod. civ., di non voler adempiere in ogni caso ai
doveri morali inerenti alla potestà di genitore (Cass. 15 marzo 2002 n. 3793).
Va anche sottolineato che il ricorso per cassazione avverso il decreto camerale
reso dalla corte di appello in tema di ammissibilità dell'azione per la
dichiarazione di paternità naturale, in quanto proponibile per violazione di
legge ai sensi dell'art. 111 Cost., può investire la
motivazione del provvedimento solo per denunciarne la radicale carenza, la mera
apparenza o la perplessità e l'obiettiva incomprensibilità ovvero il contrasto
irriducibile tra affermazioni inconciliabili, ma non anche per censurare meri
difetti di motivazione in relazione alla valutazione ed alla coerenza degli
elementi esaminati dal giudice di merito con riguardo alla sussistenza delle
specifiche circostanze giustificative dell'azione, ne' per proporre un diverso
apprezzamento di detti elementi (Cass. 30 maggio 2001 n. 7342; Cass. 26
novembre 2002 n. 16659, Cass. 28 novembre 2003 n. 18198; vedi anche Cass. 17
settembre 2003 n. 13657).
Nella specie, l'impugnato decreto contiene una compiuta motivazione sul punto
dell'interesse del minore, ritenuto sussistente dal giudice di merito sulla
base di una serie di elementi non sindacabili in questa sede (basati sull'esame
della pregressa condotta del preteso padre e dei presumibili vantaggi derivanti
al minore dall'accertamento della paternità), sicché deve escludersi che ricorra
una delle ipotesi di motivazione (mancante, apparente, ecc.) sopra richiamate
e, di conseguenza, la sussistenza di un vizio di violazione di legge che renda
ammissibile il ricorso ex art. 111 Cost..
3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo
della controversia.
Assume il ___ che la Corte
d'appello ha ritenuto apoditticamente sussistente il fumusboniiuris,
senza valutare ed accertare le circostanze da lui riferite, le quali
escludevano la paternità di Jessica (l'ultimo incontro con la ___ era avvenuto a fine maggio 2000 e non vi erano stati veri e propri
rapporti, ma solo tre incontri nel corso dei quali era stato fatto uso di
profilattici). Inoltre, il giudice di merito non aveva nemmeno considerato che
non corrispondeva all'interesse del minore che la
paternità fosse attribuita al ricorrente, in quanto egli avrebbe rifiutato
categoricamente la figlia, con la quale non sarebbe stato capace di stabilire
una valida relazione affettiva; ed anzi ne avrebbe minacciato il regolare
sviluppo psicofisico.
4. Anche questo motivo è inammissibile.
Il punto dell'interesse del minore ha formato oggetto di esame
a proposito del motivo precedente.
Quanto alla sussistenza del "fumusboniiuris", va rilevato
che, la Corte
d'appello (pag. 2 del decreto impugnato), dopo aver premesso che il reclamante
aveva inteso censurare il decreto del Tribunale per i minorenni sotto
l'essenziale profilo del difetto di motivazione in ordine
all'interesse della minore all'accertamento della paternità, ha
testualmente affermato che: "l'univoca indicazione e specificazione dei
motivi di doglianza delimita il riesame che questa Corte è qui chiamata ad
effettuare, di guisa che non possono essere nuovamente posti in discussione gli
ulteriori elementi di fatto in base ai quali il Tribunale ha formato il proprio
convincimento e relativamente ai quali ha offerto riscontro in corso di
motivazione". Ora, tale affermazione non ha formato oggetto di specifica
impugnazione da parte del ricorrente in Cassazione che, per poterla superare,
avrebbe dovuto contestarla specificamente, sostenendo che con il reclamo aveva
inteso impugnare la pronuncia di primo grado anche con riferimento alla
sussistenza del "fumusboniiuris" ed indicando dove e come nell'atto
introduttivo del giudizio di secondo grado erano state espresse le censure sul
punto.
In tale situazione, è definitivamente precluso l'esame di ogni
questione relativa all'esistenza di specifiche circostanze che facciano apparire
giustificata l'azione per la dichiarazione di paternità naturale (art. 274,
primo comma, c.c.).
5. Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile. Le spese del
giudizio di Cassazione, liquidate come nel dispositivo, vanno poste a carico
del ricorrente, in ragione della soccombenza. P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso
delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in
euro 3.000 per onorari ed euro 100 per esborsi, oltre alle spese generali ed accessori
di legge.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2005