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San Mauro Castelverde

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Autorizzazioni

L’attività di rivendita di giornali e riviste non può essere esercitata senza la specifica autorizzazione di cui all’art

L’attività di rivendita di giornali e riviste non può essere esercitata senza la specifica autorizzazione di cui all’art. 2 del D.Lgs 24 aprile 2001 n. 170, salvo i casi di esenzione ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 24 aprile 2001 n. 170.
L’autorizzazione è rilasciata dal Responsabile dello Sportello Unico.
L’autorizzazione abilita esclusivamente la vendita di “giornali, riviste e loro supplementi, altre pubblicazioni periodiche registrate come tali presso il Tribunale”.
Non viene previsto il rilascio di autorizzazioni a carattere stagionale.
Il titolare di rivendita è tenuto ad esporre in modo ben visibile al pubblico l’autorizzazione all’esercizio dell’attività.
La sospensione dell’attività di vendita per effettive e comprovate cause di forza maggiore deve essere comunicata al Responsabile dello sportello unico entro 5 giorni dall’avvenuta chiusura dell’esercizio.
Il titolare di rivendita, nei periodi di chiusura, è tenuto ad esporre apposito cartello indicante il punto di vendita aperto più vicino.

 

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