Quando non č necessaria l'autorizzazione
Non č necessaria alcuna autorizzazione:
a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunitā religiose,
sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi,
che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale
o religiosa;
c) per la vendita nelle sedi delle societā editrici e delle loro redazioni
distaccate, dei giornali da esse editi;
d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli
editori, distributori ed edicolanti;
f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai
clienti;
g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta
unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.