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San Mauro Castelverde

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Revoca e decadenza della concessione di posteggio

La concessione relativa al posteggio È revocabile in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse ed utilità pubblica

La concessione relativa al posteggio È revocabile in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse ed utilità pubblica.

E' fatto salvo il diritto dell'operatore di ottenere un altro posteggio, in sostituzione di quello revocato.

La concessione può essere sospesa o revocata qualora vengano a mancare le condizioni igienico-sanitarie.

La concessione è dichiarata automaticamente decaduta per le seguenti cause:

1.        perdita della condizione di commerciante su aree pubbliche;

2.        inosservanza dell'onere, giornaliero, di lasciare l'area utilizzata libera da ingombro e di rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti;

3.        mancato utilizzo del posteggio nell'anno solare (ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge 112/91) nei seguenti termini:

o        13 assenze per chi ha l'obbligo di frequenza di 1 giorno alla settimana;

o        26 assenze per chi ha l'obbligo di frequenza di 2 giorni alla settimana;

o        39 assenze per chi ha l'obbligo di frequenza di 3 giorni alla settimana;

o        52 assenze per chi ha l'obbligo di frequenza di 4 giorni alla settimana;>

o        65 assenze per chi ha l'obbligo di frequenza di 5 giorni alla settimana;

o        78 assenze per chi ha l'obbligo di frequenza di 6 giorni alla settimana;

o        91 assenze per chi ha l'obbligo di frequenza di 7 giorni alla settimana.

Per le attività stagionali, si riducono rispettivamente a:

o        15 assenze per concessioni di 2 mesi-frequenza di 7 giorni alla settimana;

o        23 assenze per concessioni di 3 mesi-frequenza di 7 giorni alla settimana;

o        30 assenze per concessioni di 4 mesi-frequenza di 7 giorni alla settimana;

o        38 assenze per concessioni di 5 mesi-frequenza di 7 giorni alla settimana;

o        46 assenze per concessioni di 6 mesi-frequenza di 7 giorni alla settimana.

Nel caso di attività stagionali con frequenza inferiore a 7 giorni la settimana, in base a quanto sopra disposto, la decadenza della concessione è ridotta in proporzione ai giorni di occupazione concessi.
Per anno solare, si intende il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Nel calcolo delle assenze non viene tenuto conto delle giornate in cui, per qualunque causa, di fatto le attività commerciali non hanno avuto effettivamente luogo (festività, scioperi, sospensioni, ecc.), né delle assenze dovute a servizio militare, gravidanza e malattie, purché documentate.
I casi di gravidanza e di malattia dovranno essere certificati da medici di strutture sanitarie pubbliche.
In tutti i casi, le lettere di comunicazione a giustificazione delle assenze, con allegate le documentazioni in originale, dovranno essere fatte pervenire all'Ufficio Plateatico entro e non oltre il 3° giorno dalla data di inizio assenze.
Nel caso in cui il concessionario non ottemperi a quanto sopra disposto e nei termini prescritti, il periodo di non occupazione verrà considerato come mancato utilizzo non giustificato.
I periodi di ferie, per i quali corre l'obbligo della comunicazione scritta, vengono conteggiati come mancato utilizzo.

4.        Il Sindaco, inoltre, può, con atto motivato, dichiarare definitivamente decaduta la concessione nei seguenti casi:

o        ripetute violazioni, anche di diverso carattere fra di loro, alla presente disciplina ed alle relative ordinanze sindacali;

o        particolare comportamento scorretto sia del concessionario che dei suoi coadiuvanti e dipendenti nei confronti del cliente e degli addetti alla vigilanza;

o        per aver fatto cosa contraria alla pubblica o privata quiete o alla decenza;

o        per cessione, anche parziale e sia pure temporanea, del proprio posteggio ad altro operatore commerciale, senza la contemporanea cessione dell'azienda;

o        per sostituzione di persona non legittimata nel godimento del posteggio.

5.        Dell'avvio del procedimento di dichiarazione di decadenza è data comunicazione, con lettera raccomandata R.R., ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 7.8.90, n. 241, all'interessato, il quale, a norma dell'art. 17 del Regolamento di esecuzione della predetta Legge, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 129 del 16.12.93, è invitato a produrre, in carta libera, eventuali memorie difensive ed eventuali giustificazioni delle assenze entro 20 giorni dalla data di ricevimento.

Se le osservazioni non saranno presentate o non perverranno in tempo utile si procederà, senz'altro, alla pronuncia di decadenza. Qualora venissero inviate, saranno valutate, ed accolte o respinte, a seconda delle cause che le giustificano.

Se accolte, non si procederà alla pronuncia di decadenza.
In caso di mancato accoglimento, la pronuncia di decadenza costituirà un obbligo per l'Amministrazione Comunale ed i suoi Uffici.

La decadenza della concessione del posteggio si concretizza con la notifica dell'atto all'interessato, ed è immediatamente esecutiva.
Del provvedimento deve essere data comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per la relativa revoca.

 

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