Le case per ferie
Strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo,
non superiore a 90 giorni, di persone o gruppi di
persone e gestite, al di fuori dei normali canali commerciali
e promozionali, da enti pubblici, associazioni
o enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il perseguimento
di finalità sociali, culturali, assistenziali,
religiose o sportive, nonché da altri enti o aziende per
l’ospitalità dei propri dipendenti e loro familiari.
Tali strutture ricettive possono essere realizzate in immobili destinati ad abitazione collettiva”.
Si considera gestione di case ed appartamenti per vacanze in forma
imprenditoriale, la gestione non occasionale ed organizzata di tre o più case o
appartamenti per vacanze”.
Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze devono essere assicurati
determinati servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti, individuati dall’ art 3, LR 33/98.
“Le case e appartamenti per vacanze sono considerati, ai
fini igienico-sanitari, edilizi e urbanistici,
immobili destinati
alla residenza di cui alle categorie catastali A/1, A/2,
A/3, A/4, A/5, A/7, A/8 e A/11” (art. 4).