Informazioni pagamento Imposta Comunale Immobili
L'Imposta Comunale sugli Immobili č stata istituita, con il D.L. 30 dicembre 1992, n. 504, a seguito
di delega legislativa concessa al Governo dall'art. 4 della Legge 23 ottobre
1992 n. 421, "al fine di consentire ai Comuni di provvedere ad una
rilevante parte del loro fabbisogno finanziario attraverso risorse
proprie".
E' soggetto all'imposta chi č proprietario di fabbricati, aree fabbricabili,
terreni agricoli, situati nel territorio del Comune, o il titolare di diritto di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi. Per
gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo č il
locatario. Nel caso di concessione su aree demaniali il soggetto passivo č il
concessionario.
L'imposta č determinata dal valore degli immobili. In generale, per i
fabbricati, il valore ai fini I.C.I. č desumibile
applicando le rendite catastali vigenti al 1° gennaio di ogni
anno, rivalutate a norma di legge. Per le aree fabbricabili
il valore č costituito da quello venale in comune commercio al 1°
gennaio dell'anno di imposizione. Per i terreni č calcolato sulla base del
reddito dominicale.
A ciascun Comune č affidata la gestione dell'imposta relativamente
agli immobili ricompresi nel suo territorio.
In particolare, spetta al medesimo Ente stabilire, con apposita
Deliberazione, le aliquote (nell'ambito delle misure previste dalla legge) da
applicare per il calcolo del tributo.
L'imposta č dovuta dai sopraindicati soggetti per
ciascun anno solare, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei
quali si č protratto il possesso dell'immobile. Essi devono effettuare
il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso, a
favore del Comune nel cui territorio posseggono immobili. Detti versamenti,
arrotondati all'euro per difetto se la frazione č inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo, vanno
effettuati in due rate:
1° RATA |
nel mese di giugno - termine
ultimo 16 giugno (*) - per un importo pari al 50%
dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei
dodici mesi dell'anno precedente; |
2° RATA |
entro il 16 dicembre
(*) pari al saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, comprensiva
dell'eventuale conguaglio sulla prima rata. |
(*) Modifica alla disciplina dei versamenti
apportata dal D.L. 04 luglio 2006 n. 223, convertito in Legge 04 agosto 2006 n.
248.
Puntuali informazioni in ordine agli adempimenti
annuali, con indicazione delle aliquote fissate dal Comune, sono diramate
mediante "pubblico avviso" in occasione delle relative scadenze.
Dove rivolgersi:
Unita'
Operativa Economato e Tributi sugli Immobili
UFFICIO I.C.I.