L’attività di rivendita di giornali e riviste non può essere esercitata
senza la specifica autorizzazione di cui all’art
L’attività di
rivendita di giornali e riviste non può essere esercitata senza la specifica
autorizzazione di cui all’art. 2 del D.Lgs 24 aprile
2001 n. 170, salvo i casi di esenzione ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs 24 aprile 2001 n. 170.
L’autorizzazione è rilasciata dal Responsabile dello Sportello Unico.
L’autorizzazione abilita esclusivamente la vendita di “giornali, riviste e loro
supplementi, altre pubblicazioni periodiche registrate come tali presso il
Tribunale”.
Non viene previsto il rilascio di autorizzazioni a carattere stagionale.
Il titolare di rivendita è tenuto ad esporre in modo ben visibile al pubblico
l’autorizzazione all’esercizio dell’attività.
La sospensione dell’attività di vendita per effettive e comprovate cause di
forza maggiore deve essere comunicata al Responsabile dello sportello unico
entro 5 giorni dall’avvenuta chiusura dell’esercizio.
Il titolare di rivendita, nei periodi di chiusura, è tenuto ad esporre apposito cartello indicante il punto di vendita aperto più
vicino.