Chi può avere l'autorizzazione
Possono essere autorizzate all'esercizio di un punto vendita non
esclusivo:
a) le rivendite di generi di monopolio;
b) le rivendite di carburanti e di oli minerali con il
limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500;
c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e
nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi
altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e),
f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di
superficie di vendita pari a metri quadrati 700;
e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti
equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;
f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo
riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.
Per gli esercizi che hanno effettuato la
sperimentazione ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 aprile 1999, n.
I soggetti che non hanno effettuato la
sperimentazione, sono autorizzati all'esercizio di un punto di vendita non
esclusivo successivamente alla presentazione al comune territorialmente
competente di una dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis), numeri 4), 5), 6) e 7) della legge 13
aprile 1999, n. 108.
Il rilascio dell'autorizzazione, anche a carattere stagionale, per i punti di
vendita esclusivi e per quelli non esclusivi deve avvenire in ragione della
densità della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle
zone, dell'entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due
anni, delle condizioni di accesso, nonché
dell'esistenza di altri punti vendita non esclusivi.