Da ricordarsi che
- i modelli 730 si possono ritirare gratuitamente negli
uffici comunali
- può essere compilato da soli o con l'assistenza di un CAF (a pagamento) ed
inviato tramite il CAF stesso (gratuitamente se è redatto in tutte le sue parti)
- con il 730 è permessa la dichiarazione congiunta tra coniugi
- i conguagli inizieranno dal mese di Luglio (agosto per i pensionati)
- i produttori agricoli possono utilizzare il Modello 730 solo se
esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), Irap
e Iva.
- nella dichiarazione congiunta va indicato come dichiarante il coniuge che ha
come sostituto d’imposta il soggetto al quale viene presentata la
dichiarazione, ovvero quello scelto per effettuare i conguagli d’imposta se la
dichiarazione viene presentata ad un Caf.
- la documentazione deve essere conservata dal contribuente per il periodo
entro il quale l’amministrazione ha facoltà di richiederla e cioè, per la
dichiarazione di quest’anno, fino al 31 dicembre
2012.
- vi sono modifiche al sistema di tassazione dei redditi di capitale e
conseguente eliminazione del credito d’imposta sui dividendi.
- i contribuenti che presentano il modello 730, qualora siano tenuti anche
alla presentazione del quadro RM del modello UNICO/2006 Persone fisiche, non
possono in tale sede usufruire dell’opzione per la tassazione ordinaria
prevista per taluni dei redditi ivi indicati.
- la presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure
avviate con la consegna del Mod. 730 e, quindi, non
fa venir meno l’obbligo del sostituto d’imposta di effettuare i rimborsi o
trattenere le somme dovute in base al Mod. 730.
- l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi sussiste anche
nell’ipotesi in cui le addizionali regionale e comunale all’Irpef
non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella
dovuta. Sono in ogni caso esonerati dalla dichiarazione i contribuenti, non
obbligati alla tenuta delle scritture contabili, che hanno un’imposta lorda
corrispondente al reddito complessivo al netto della deduzione per l’abitazione
principale e relative pertinenze e della deduzione prevista dall’art. 11 del Tuir che, diminuita delle detrazioni per redditi di lavoro
dipendente e per carichi di famiglia e delle ritenute, non supera euro 10,33.