La prevenzione incendi è una materia interdisciplinare nel cui ambito
vengono promossi, studiati, predisposti e sperimentati provvedimenti, misure,
accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgere di un incendio od a
limitare le conseguenze
La prevenzione incendi
è una materia interdisciplinare nel cui ambito vengono
promossi, studiati, predisposti e sperimentati provvedimenti, misure,
accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgere di un incendio od a
limitare le conseguenze.
In tale settore l'organo preposto alla emanazione
delle norme ed al controllo dell'osservanza delle stesse è il Ministero
dell'Interno che, a tal fine si avvale dell'opera del Corpo Nazionale dei
Vigili del fuoco.
Il predetto controllo avviene secondo una procedura autorizzativa
ben definita che termina con il rilascio del certificato di prevenzione
incendi.
Tale certificato, al cui rilascio è preposto il Comando Provinciale dei Vigili
del fuoco, attesta che l'attività, sottoposta a controllo, è conforme alle
disposizioni di sicurezza vigenti in materia.
Le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi elencate
nel D.M. 16/02/1982 debbono avere una approvazione preventiva da parte dei
Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco ed, a lavori ultimati, deve essere
richiesta la visita di collaudo che si risolve, in caso di esito positivo, nel
rilascio del certificato di prevenzione incendi. Occorre comunque
precisare che dopo il rilascio del certificato di prevenzione incendi, il
responsabile dell'attività, per la quale è stato rilasciato tale documento, è
tenuto ad osservare ed a far osservare le limitazioni, i divieti e, in genere,
le condizioni di esercizio indicate nel certificato stesso, nonché a curare il
mantenimento dell'efficienza dei sistemi, dei dispositivi e delle attrezzature
espressamente finalizzati alla prevenzione incendi.
E' appena il caso di sottolineare quindi l'estrema
importanza che riveste l'operato del responsabile nell'ordinaria gestione
dell'attività, operato che rappresenta una componente fondamentale delle misure
di prevenzione incendi.
E' necessario, inoltre, tenere presente che la legge stabilisce, altresì,
l'obbligo di richiedere le visite ed i controlli di prevenzione incendi
ogniqualvolta vi siano modifiche di lavorazione e di strutture, nei casi di
nuova destinazione dei locali e di variazioni qualitative e quantitative delle
sostanze pericolose esistenti e, comunque, quando
vengano a maturare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate. Da quanto esposto, deriva, in definitiva, la necessità
di richiedere l'approvazione preventiva ed il controllo ai Comandi Provinciali
dei Vigili del fuoco anche nel caso che un impianto subisca delle modifiche
tecniche o strutturali durante il periodo di validità del certificato di
prevenzione incendi o del nulla-osta provvisorio. Non si deve dimenticare, comunque, che il certificato di prevenzione incendi ha un
periodo di validità, variabile in funzione dell'attività, stabilito da D.M.
16/02/1982 e che quindi, in prossimità della sua scadenza, è necessario
chiederne il rinnovo. L'articolo 1 della legge 26 luglio 1965 n. 966 stabilisce
che i servizi di vigilanza e quelli di prevenzione incendi,
resi dal Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, sono a pagamento. Pertanto,
oltre che all'attestazione del pagamento, effettuato mediante apposito bollettino di conto corrente postale intestato alla
Banca d'Italia Tesoreria Provinciale dello Stato, la domanda in carta bollata,
per la richiesta di un esame preventivo del progetto o per il rilascio del
certificato di prevenzione incendi, va corredata da una esauriente
documentazione tecnica sia grafica che descrittiva dei luoghi, delle
lavorazioni effettuate, dei materiali depositati e dei provvedimenti che si
intendono adottare, nonché delle eventuali certificazioni attestanti
particolari requisiti per impianti, materiali, strutture, ecc. rilasciate da
tecnici abilitati o da laboratori legalmente riconosciuti.
Qualora, per una attività soggetta al controllo di
prevenzione incendi, non fosse possibile il rispetto integrale delle norme in
vigore, l'interessato può avanzare motivata istanza di deroga all'osservanza
della norma al Ministero dell'Interno tramite il Comando Provinciale dei Vigili
del fuoco.
Le istanze dovranno essere corredate di documentazione
tecnica nella quale sia evidenziato il motivo della deroga, l'articolo o gli
articoli della norma ai quali si intende derogare, nonché le misure alternative
proposte che permettano di garantire un grado di sicurezza equivalente a quello
previsto dalla norma.Sulla gazzetta ufficiale serie
generale n. 57 del 10 marzo 1998 è stato pubblicato il
D.P.R. 12 gennaio 1998 n. 37 che disciplina il procedimento per il rilascio del
certificato incendi di cui alla legge 15 marzo 1997 n. 59 nel rispetto dei criteri,
principi e modalitá indicati all'articolo 20 della
legge stessa.
Il nuovo regolamento è stato emanato nell'intento di semplificare i
procedimenti dettati dalla legge 26 luglio 1965 n. 966 e dal D.P.R. 29 luglio
1982 n. 577 relativi all'attivitá di controllo dei
vigili del fuoco sul rispetto delle condizioni di
sicurezza per la prevenzione degli incendi.
Il D.P.R. n. 37/38 è costituito da dieci articoli che disciplinano le varie
fasi relative all'esame dei progetti, agli
accertamenti sopralluogo, all'esercizio delle attività, all'approvazione delle
deroghe per tutte le attività soggette alle visite ed ai controlli di
prevenzione incendi elencate nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e nei
successivi decreti di modifica (D.M. 27/3/1985; D.M. 30/10/1986).
Il regolamento è entrato in vigore il 10 maggio 1998 e si applica anche alle
domande presentate ai Comandi provinciali dei vigili del fuoco antecedentemente
a tale data: dalla stessa iniziano a decorrere i tempi per l'espletamento dei
vari procedimenti già presentati.Iter da seguire nella presentazione delle richieste.Gli enti ed i privati responsabili
delle attività elencate nei decreti ministeriali 16 febbraio 1982, 27 marzo
1985, 30 ottobre 1986, sono tenuti a richiedere al Comando l'esame dei progetti
di nuovi impianti o costruzioni o modifiche di quelli esistenti usando
unicamente il modello compilato a macchina o in stampatello in duplice copia
(una in bollo) entrambe firmate in originale e complete
degli allegati richiesti.
La domanda non verrà accettata se non risulterà
compilata, in ogni sua parte, sul modello e/o mancheranno gli allegati
previsti, ivi compresi le sue due copie della relazione tecnica e degli
elaboratori grafici predisposti secondo le indicazioni dei modelli. Quando la
domanda sarà completa verrà dato avvio al procedimento
comunicando al responsabile legale dell'attività il nominativo del responsabile
del procedimento ed in quanti giorni è stimata la durata del procedimento
stesso, che si concluderà comunque con una risposta favorevole o negativa. Completate le opere previste nel progetto approvato gli enti
ed i privati responsabili delle attività sono tenuti a presentare al
Comando la domanda di sopralluogo usando unicamente il modello compilato a
macchina o in stampatello in duplice copia (una in bollo) entrambe firmate in
originale e complete degli allegati richiesti.
La domanda non verrà accettata se non risulterà
compilata in ogni sua parte sul modello e/o mancheranno gli allegati previsti,
ivi comprese le dichiarazioni, attestazioni, certificazioni richieste
contestualmente all'approvazione del progetto con il modello.
Al riguardo si fa presente che non potranno essere considerate
formalmente valide le dichiarazioni, attestazioni, certificazioni non
firmate in modo leggibile e non timbrate in originale.
Quando la domanda sarà completa in ogni sua parte
verrà dato avvio al procedimento comunicando al responsabile legale
dell'attività il nominativo del responsabile del procedimento ed in quanti
giorni è stata stimata la durata del procedimento stesso.
Per tale aspetto si pone in evidenza che il sopralluogo richiesto sarà
espletato compatibilmente con le potenzialità del Comando nel settore della
prevenzione incendi rapportata al numero di procedimenti in corso ed
all'espletamento di tutti gli altri compiti istituzionali a carico del Comando
stesso.Il
certificato di prevenzione incendi costituisce, ai soli fini antincendi, il nulla osta all'esercizio dell'attività.
Il responsabile dell'attività, in attesa
dell'effettuazione del sopralluogo di cui al precedente punto, può presentare
al Comando una dichiarazione, resa come atto notorio o dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo le forme di legge, usando
unicamente il modello compilato a macchina o in stampatello in duplice copia
(una in bollo) entrambe firmate in originale, con la quale si attesti che sono
state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio e
l'impegno al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 37/98.
Il Comando restituirà all'interessato la copia in bollo della dichiarazione,
munita del visto di ricezione del Comando, che
costituirà, ai soli fini antincendi, l'autorizzazione
provvisoria all'esercizio dell'attività.
Gli enti ed i privati responsabili di attività
soggette ai controlli di prevenzione incendi, nell'esercizio dell'attività,
hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi,
le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate, di
effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione, di assicurare
una adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di
incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e
protezione da adottare sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere
di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.
Gli obblighi sull'esercizio dell'attività sotto l'aspetto
antincendio sono riportate all'articolo 3, comma 2 del D.M. 10 marzo
1998.
Il responsabile dell'attività deve annotare quanto sopra in un apposito registro che deve essere mantenuto costantemente
aggiornato e reso disponibile durante i controlli del Comando. Ogni modifica
delle strutture o degli impianti, ovvero delle
condizioni di esercizio delle attività, che comportino una alterazione delle
preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbligherà il responsabile
dell'attività ad avviare nuovamente le procedure inerenti l'approvazione
preventiva del progetto.Gli enti ed i privati
responsabili delle attività sono tenuti a richiedere al Comando il rinnovo del
certificato di prevenzione incendi prima della
scadenza usando unicamente il modello compilato a macchina o in stampatello in
duplice copia - una in bollo - entrambe firmate in originale completo degli
allegati richiesti. Si pone in evidenza che la attestazione
che non è mutata la situazione riscontrata alla data del rilascio del
certificato di prevenzione incendi deve essere resa come atto notorio o
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo le forme di legge,
usando unicamente il modello compilato a macchina o in stampatello in duplice
copia (una in bollo) entrambe firmate in originale.
Anche la perizia giurata attestante l'efficienza dei dispositivi, dei sistemi
finalizzati alla protezione attiva antincendideve essere compilata sul modello.
La domanda non verrà accettata se non risulterà
compilata in ogni sua parte e/o mancheranno gli allegati previsti.La domanda di deroga
all'osservanza della vigente normativa antincendi
deve essere indirizzata all'Ispettorato regionale dei vigili del fuoco tramite
il Comando provinciale usando unicamente il modello compilato a macchina o in
stampatello in triplice copia (una in bollo) firmate in originale. Si evidenzia
che affinchè possa essere esaminata la richiesta è
necessario che siano chiari i motivi che non consentono il rispetto integrale
della normativa e quali siano le misure di sicurezza equivalenti che si
ritengano idonee a compensare il rischio aggiuntivo.
Le richieste per i vari procedimenti devono essere provviste anche
dell'attestazione di versamento effettuato sul c/c postale della tesoreria
provinciale dello stato. L'importo deve essere calcolato, in base alle nuove
tariffe, scaturite dall'applicazione dell'allegato VI al D.M. 4 maggio 1998,
considerano che, qualora la richiesta interessi più attività singolarmente
elencate nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982, la tariffa complessiva deriva
dalla somma di quelle relative ad ogni singola attività.