Autorizzazione attività commercio su suolo pubblic
Revoca e decadenza della concessione di posteggio
La concessione relativa al
posteggio È revocabile in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse ed
utilità pubblica.
E' fatto salvo il diritto dell'operatore di
ottenere un altro posteggio, in sostituzione di quello revocato.
La concessione può essere sospesa o revocata
qualora vengano a mancare le condizioni igienico-sanitarie.
La concessione è dichiarata automaticamente
decaduta per le seguenti cause:
1.
perdita della condizione di commerciante su aree pubbliche;
2.
inosservanza dell'onere, giornaliero, di lasciare l'area utilizzata
libera da ingombro e di rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti;
3.
mancato utilizzo del posteggio nell'anno solare (ai sensi
dell'art. 3, comma 9, della Legge 112/91) nei seguenti termini:
o
13 assenze per chi
ha l'obbligo di frequenza di 1 giorno alla settimana;
o
26 assenze per chi
ha l'obbligo di frequenza di 2 giorni alla settimana;
o
39 assenze per chi
ha l'obbligo di frequenza di 3 giorni alla settimana;
o
52 assenze per chi
ha l'obbligo di frequenza di 4 giorni alla settimana;>
o
65 assenze per chi
ha l'obbligo di frequenza di 5 giorni alla settimana;
o
78 assenze per chi
ha l'obbligo di frequenza di 6 giorni alla settimana;
o
91 assenze per chi
ha l'obbligo di frequenza di 7 giorni alla settimana.
Per le attività stagionali, si
riducono rispettivamente a:
o
15 assenze per
concessioni di 2 mesi-frequenza di 7 giorni alla
settimana;
o
23 assenze per
concessioni di 3 mesi-frequenza di 7 giorni alla
settimana;
o
30 assenze per
concessioni di 4 mesi-frequenza di 7 giorni alla
settimana;
o
38 assenze per
concessioni di 5 mesi-frequenza di 7 giorni alla
settimana;
o
46 assenze per
concessioni di 6 mesi-frequenza di 7 giorni alla
settimana.
Nel caso di
attività stagionali con frequenza inferiore a 7 giorni la settimana, in
base a quanto sopra disposto, la decadenza della concessione è ridotta in
proporzione ai giorni di occupazione concessi.
Per anno solare, si intende il periodo dal 1° gennaio
al 31 dicembre.
Nel calcolo delle assenze non viene tenuto conto delle
giornate in cui, per qualunque causa, di fatto le attività commerciali non
hanno avuto effettivamente luogo (festività, scioperi, sospensioni, ecc.), né
delle assenze dovute a servizio militare, gravidanza e malattie, purché
documentate.
I casi di gravidanza e di malattia dovranno essere certificati da medici di
strutture sanitarie pubbliche.
In tutti i casi, le lettere di comunicazione a giustificazione delle assenze,
con allegate le documentazioni in originale, dovranno essere fatte pervenire
all'Ufficio Plateatico entro e non oltre il 3° giorno dalla data di inizio assenze.
Nel caso in cui il concessionario non ottemperi a quanto sopra disposto e nei
termini prescritti, il periodo di non occupazione verrà
considerato come mancato utilizzo non giustificato.
I periodi di ferie, per i quali corre l'obbligo della comunicazione scritta, vengono conteggiati come mancato utilizzo.
4.
Il Sindaco,
inoltre, può, con atto motivato, dichiarare definitivamente decaduta la
concessione nei seguenti casi:
o
ripetute violazioni, anche di diverso carattere fra di loro,
alla presente disciplina ed alle relative ordinanze sindacali;
o
particolare comportamento scorretto sia del concessionario che dei
suoi coadiuvanti e dipendenti nei confronti del cliente e degli addetti alla
vigilanza;
o
per aver fatto cosa contraria alla pubblica o privata
quiete o alla decenza;
o
per cessione, anche parziale e sia pure temporanea, del
proprio posteggio ad altro operatore commerciale, senza la contemporanea
cessione dell'azienda;
o
per sostituzione di persona non legittimata nel godimento
del posteggio.
5.
Dell'avvio del
procedimento di dichiarazione di decadenza è data comunicazione, con lettera
raccomandata R.R., ai sensi
degli artt. 7 e 8 della Legge 7.8.90, n. 241,
all'interessato, il quale, a norma dell'art. 17 del Regolamento di esecuzione della predetta Legge, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 129 del 16.12.93, è invitato a
produrre, in carta libera, eventuali memorie difensive ed eventuali
giustificazioni delle assenze entro 20 giorni dalla data di ricevimento.
Se le osservazioni non saranno presentate o non perverranno in tempo utile si
procederà, senz'altro, alla pronuncia di decadenza. Qualora venissero
inviate, saranno valutate, ed accolte o respinte, a seconda delle cause che le
giustificano.
Se accolte, non si procederà alla pronuncia di decadenza.
In caso di mancato accoglimento, la pronuncia di decadenza costituirà un
obbligo per l'Amministrazione Comunale ed i suoi Uffici.
La decadenza della concessione del posteggio si concretizza
con la notifica dell'atto all'interessato, ed è immediatamente esecutiva.
Del provvedimento deve essere data comunicazione
all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per la relativa revoca.