Autorizzazione attività affitto case per ferie
Scadenza/Rinnovi
Entrambe le Autorizzazioni si intendono rinnovate di anno in anno, alle condizioni originarie, previo pagamento delle tasse di concessione previste dalle norme vigenti.
Ai sensi dell’art. 11, LR 18/97, per affittacamere, ostelli per la gioventù e case per ferie, e l’art. 9, LR 33/98, per le case e gli appartamenti per vacanze, il titolare dell’Autorizzazioneche intende sospendere temporaneamente l’esercizio, deve darne preventiva comunicazione al Comune e all’APT.
La sospensione temporanea non può essere superiore a 6 mesi, prorogabili dal Comune per comprovati motivi per ulteriori 6 mesi.
Decorso tale termine, l’attività si considera definitivamente cessata.
Nel caso di cessazione definitiva dell’attività il titolare dell’Autorizzazione deve darne comunicazione all’APT e al Comune.