Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con
l’autorizzazione dell’autorità
Edifici o impianti
possono essere costruiti o trasformati solo con l’autorizzazione dell’autorità.
L’autorizzazione
è rilasciata solo se:
a) gli
edifici o gli impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona
d’utilizzazione e
b) il
fondo è urbanizzato.
Sono riservate
le altre condizioni previste dal diritto federale e cantonale.
Per eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare e demolire quelle
esistenti ovvero per procedere all'esecuzione di opere
di urbanizzazione ogni soggetto, comunque interessato, deve essere in possesso
preventivamente di un provvedimento che gli consenta di operare. Questo
provvedimento è la concessione edilizia o l’autorizzazione quest’ultima
sostituita per molte opere dalla denuncia di inizio
attività. L'autorizzazione edilizia deve essere richiesta al comune nei casi di
manutenzione del patrimonio edilizio esistente esclusi dal campo di applicazione della denuncia d'inizio attività (un numero
molto limitato di casi) ovvero quando, pur potendosi applicare la normativa d.i.a., il richiedente decida di non ricorrervi.